Diritti dei conviventi

Nel corso degli ultimi anni sono stati riconosciuti ai conviventi di fatto alcuni dei diritti già previsti per i coniugi.

- I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

  • In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto  hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché  di  accesso  alle informazioni personali, secondo le  regole  di  organizzazione  delle strutture  ospedaliere  o  di   assistenza   pubbliche,   private   o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
  • Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

  a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

  b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

  La designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

- Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

 Questo diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

  • Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

  - Nel  caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo   familiare costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per l'assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o causa di preferenza  possono  godere,  a  parità di  condizioni,  i conviventi di fatto.

- In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da  fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile  alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per  il risarcimento del danno al coniuge superstite.

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Studio Legale Armati Via R. Grazioli Lante, 15 00195 Roma