La legge n. 76/2016, che regola le unioni civili, tutela i conviventi di fatto che possono disciplinare con un contratto di convivenza (art. 1 comma 50 e ss) gli aspetti della vita comune stabilendo, ad esempio una residenza in comune o le modalità di contribuzione alla vita familiare.
A CHI SI RIVOLGE:
A tutte le coppie conviventi maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, che risultino nel medesimo stato di famiglia come “famiglia anagrafica” (v. articoli 4 e 13, comma 1, lettera b, del d.p.r. n. 223/1989), capaci di intendere e volere.
COME:
Gli accordi di convivenza necessitano di essere redatti in forma scritta per:
· atto pubblico;
· scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato;
Il professionista che riceve l’atto deve trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
COSA DISCIPLINA
· la residenza comune;
· le modalità di contribuzione, di ciascuna delle parti, alla vita familiare, in relazione alla capacità contributiva di ognuno e all’attività lavorativa scolta;
· il regime patrimoniale della coppia, di separazione o comunione dei beni, che può anche essere modificato in qualsiasi momento durante la convivenza.
Può prevedere la proposta di designazione dell’altro convivente in qualità di proprio rappresentante (art. 1 comma 40), con la facoltà di attribuirgli poteri pieni o limitati in casi di incapacità temporanea in caso di malattia che determini un’incapacità di intendere e di volere, al fine di adottare le necessarie decisioni per la salute o addirittura, in caso di morte qualora sia necessario decidere se donare o meno gli organi e per la cremazione e il funerale;
Può prevedere la proposta di disegnazione dell’altro convivente quale proprio tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso di interdizione o inabilitazione (art. 1 comma 48).
Il contratto di convivenza è modificabile su accordo tra le parti e si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
Le modifiche e lo scioglimento sono sottoposte alle stesse forme e pubblicità previste per la costituzione dell’accordo.